SuperBonus 110% facciamo chiarezza senza presunzione

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Oggi cercheremo di fare un pò di chiarezza  in maniera semplice “senza la presunzione del so tutto io”.

La super detrazione del 110% introdotta con il Decreto Rilancio,  si applica sulle spese sostenute   dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (anche se  si parla già di possibile estensione al 31/12/2022) per interventi di efficientamento energetico che permettono di migliorare la classe energetica degli edifici di 2 livelli e per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici.

Per aver diritto alla detrazione è indispensabile eseguire uno dei tre interventi trainanti:

Isolamento termico delle superficie opache orizzontali e verticali che interessano l’involucro dell’ edificio  (il cappotto tanto per intenderci) con un’incidenza superiore al 25% della superficie e che venga realizzato con materiali che rispettano tutti i criteri ambientali minimi.

La detrazione è’ calcolata su un ammontare di spesa massima di 60.000€ che in caso di condominio, andrà moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che lo compongono.

Sempre per i condomini sostituzione di impianti climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a  condensazione almeno in classe a o a pompa di calore inclusi ibridi o geotermici.

La detrazione è’ calcolata su un ammontare di spesa massima di  € 30.000 moltiplicata per appartamento.

Sostituzione di impianti climatizzazione invernale esistenti con impianti a  pdc inclusi ibridi  o geotermici su edifici unifamiliari

La detrazione è calcolata su un ammontare di spesa massima di  € 30.000

La principale condizione prevista per poter accedere al super bonus  riguarda il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’ edificio da dimostrare con attestato di prestazione energetica prima e dopo l’intervento

Tutte le agevolazioni viste fino a qui si applicano sugli interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche che non esercitano attività’ professionali o di impresa.

Per gli interventi di efficientamento energetico il “superbonus” al 110% spetta per i lavori eseguiti in condomini anche per le “seconde case” mentre non spetta per gli interventi eseguiti in “seconde case” che costituiscono edifici unifamiliari (villette e ville); si parla tuttavia di un’estensione anche a queste purché non siano di lusso.

La detrazione può essere utilizzata direttamente dall’ avente diritto in un periodo di 5 anni o in alternativa può essere ceduta o chiedere lo sconto sul corrispettivo alle imprese esecutrici, o alle banche o ad altri intermediari finanziari.

Il fatto che ci sia questa possibilità non significa però che le imprese o le banche siano obbligate ad accettarlo, si tratta infatti di un libero accordo fra le parti.

E’ da sottolineare che al momento non vi è nulla di assolutamente certo, perchè per rendere davvero operativo l’incentivo serviranno parecchi decreti attuativi per definire le modalità di accesso ai bonus, cessioni del credito ecc.

Pertanto diffidate da chi è convinto di sapere tutto, e pazientate ancora un pò.

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