Nel Resto del Carlino del 09/03/21 abbiamo risposto alle domande più frequenti che ci vengono fatte su ecobonus, cessione del credito e sconto immediato in fattura.
In questo articolo abbiamo pensato di rispondere alle domande che quotidianamente ci vengono poste in merito all’ecobonus 110%, cessione del credito 65% e sconto immediato in fattura 50% facendoci aiutare dall’azienda Termomet s.n.c. di Calcinelli.
1. I condomini possono beneficiare dell’ecobonus 110% sostituendo il vecchio impianto di riscaldamento centralizzato?
Si è possibile. Nei condomini, la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente può essere eseguita con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici. Il limite di spesa è in funzione del numero di unità immobiliari e varia da 20.000 € a 15.000 €.
2. In un edificio unifamiliare o in un’abitazione indipendente (villette a schiera) la sostituzione dell’impianto di riscaldamento è trainante per accedere all’ecobonus 110%?
Si anche in questo caso è possibile beneficiare dell’ecobonus, infatti la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico) oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici. Sia nel caso di condomini che di unità indipendenti è fondamentale che l’intervento garantisca il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post-intervento. L’attestato va rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
3. I limiti previsti di detrazione devono intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
Per gli interventi di sostituzione sugli impianti centralizzati nei condomini la detrazione è pari a 20.000 € per le unità immobiliari nei condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure a 15.000 € per le unità immobiliari nei condomini composti da più di 8 unità immobiliari. Per gli interventi di sostituzione sugli impianti negli edifici unifamiliari o nelle abitazioni indipendenti (villette a schiera) la detrazione è pari a 30.000 € per unità immobiliare. É stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che i massimali nei condomìni si applicano con logica a scaglioni, per cui se l’intervento riguarda l’impianto centralizzato in un condominio di 13 unità il massimale si calcola nel seguente modo: 20.000 € x 8 unità + 15.000 x (13-8 unità = 5 unità) = 235.000 €.
4. Le detrazioni al 50% e 65% rimarranno? In quale forma potranno essere utilizzate?
Le detrazioni per gli interventi conformi all’Ecobonus 50% o 65% oppure al Bonus Casa 50% (relativamente agli interventi di efficienza energetica o di installazione di impianti fotovoltaici), da spalmare su 10 anni, rimarranno in vigore con i requisiti vigenti anche per il 2021 secondo la Legge di Bilancio 2021 anche quando non “trainati” nel Superbonus 110%, è che possono godere della cessione del credito o dello sconto in fattura diretto da parte dell’Installatore.
5. Per una abitazione in classe G potrebbe bastare la sola installazione di una pompa di calore per guadagnare due classi energetiche e quindi accedere all’Ecobonus 110%?
É possibile. Installando una pompa di calore in sostituzione di una caldaia tradizionale. La valutazione, però, dovrà essere condotta con una simulazione attraverso un software per i calcoli energetici. Al di là del passaggio di classe energetica, in questo caso segnaliamo che il funzionamento della pompa di calore deve essere compatibile con l’impianto esistente.
6. Ecobonus 110% vale anche per gli scaldacqua in pompa di calore?
Si, gli scaldacqua in pompa di calore rientrano nelle tecnologie che possono essere considerate “interventi trainanti”. Segnaliamo che l’installazione di un nuovo generatore in pompa di calore a servizio dell’impianto di produzione, può essere considerato trainante solo nel caso in cui nella situazione Ante Operam la produzione di acqua calda sanitaria fosse affidata allo stesso generatore a servizio dell’impianto di riscaldamento”.
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